La legge che lo tutela

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by savesammezzano

La legge tutela Sammezzano… o almeno dovrebbe

 

Sammezzano è assoggettato alle disposizioni di tutela come Bene culturale con successivi provvedimenti ministeriali e la competente Soprintendenza esercita su di esso l’attività di vigilanza secondo la legge.

Un primo vincolo è stato posto ai sensi della legge 20 giugno 1909 n.364 in materia di antichità e belle arti, per il bene denominato “Villa di Sammezzano insieme e parco che le è annesso e le adiacenze ad essa pertinenti”. Un secondo vincolo è stato apposto ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778 a tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, per il bene denominato “Parco della villa di Sammezzano”. Con successivo decreto ministeriale del 20 settembre 1972, la “Villa di Sammezzano nel suo interno quanto nel suo esterno ed il parco annesso” venivano vincolati ai sensi della legge n. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico e storico), rimasta in vigore fino al 1999 ed ora sostituita dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, del quale riportiamo sotto qualche breve estratto.

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Capo II
Vigilanza e ispezione

Articolo 18

Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, nonché sulle aree
interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero (1).
2. Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento
con le regioni medesime (2).

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Articolo 19
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni,
fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di
conservazione o di custodia dei beni culturali (1).
1bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza
alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45 (2).

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20

Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione (1).
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell’articolo 13 non possono essere smembrati (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (1);
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e
3 (1);
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private
per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 (2);
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
(2).
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui
all’articolo 18 (3).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione
d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma
1 (4).
5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni
dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare
quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (4).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine
indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà
preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino
all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni
(1).
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a
provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della
diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 

Articolo 23

Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in
materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A
tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita,
corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato,
delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’àmbito di accordi tra il
Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

 

Articolo 25

Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla
conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni
impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui
all’articolo 21 (1).
2. Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (2).
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi
informa il Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Articolo 26

Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista
dall’articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun
modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente (1).
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle
forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il
soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Articolo 27

Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla
quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria
autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli
20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la
verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del
medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche
quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione
di cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 

Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29

 

Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università
e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali
ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari
al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità
cui si adegua l’insegnamento del restauro (1).
9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del
Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti
minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della
vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui
al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero,
il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma
di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda corredata dalla prescritta documentazione (1).
9bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti
dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni (2).
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre
attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di
altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di
particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazione del presente
comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (3).
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 

Articolo 30
Obblighi conservativi

 

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione
degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente (1).
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la
conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità
e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni
separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione
di cui all’articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza,
nonché al Ministero dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo 125 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Articolo 31

Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato,
sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle
agevolazioni tributarie previste dalla legge.

 

Articolo 32

 

Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi
necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.

 

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli
interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta
giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle
opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso
dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (1).
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative
necessarie.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

Articolo 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi
dell’articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi
sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere
che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero
provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36, commi 2
e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore
del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un
ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo
intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti
dall’articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.

Articolo 36

Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente
certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in
tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

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